Si ricorda che l’art. 13 delle Direttive del Praticantato riporta che: “L’interruzione del tirocinio, per oltre tre mesi, senza giustificato motivo, comporta l’inefficacia di quello previamente svolto e conseguentemente la cancellazione dal registro dei praticanti. Quando ricorre un giustificato motivo, l’interruzione del tirocinio può avere una durata massima di nove mesi, fermo restando l’effettivo completamento dell’intero periodo previsto. Tali interruzioni devono essere tempestivamente comunicate dal praticante e/o dal professionista, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo di pari validità, al Collegio precisando la data ed il periodo di interruzione nel caso in cui l’interruzione superi i tre mesi”
Si ricorda che l’art. 13 delle Direttive del Praticantato riporta che: “L’interruzione del tirocinio, per oltre tre mesi, senza giustificato motivo, comporta l’inefficacia di quello previamente svolto e conseguentemente la cancellazione dal registro dei praticanti. Quando ricorre un giustificato motivo, l’interruzione del tirocinio può avere una durata massima di nove mesi, fermo restando l’effettivo completamento dell’intero periodo previsto. Tali interruzioni devono essere tempestivamente comunicate dal praticante e/o dal professionista, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo di pari validità, al Collegio precisando la data ed il periodo di interruzione nel caso in cui l’interruzione superi i tre mesi”