Modulistica
Informazioni su possesso Documento Valutazione dei Rischi per stage e praticantato
A seguito di numerose richieste di informazioni in merito al possesso del Documento di Valutazione dei Rischi all’interno dello studio professionale in caso di Stage scolastico, il Collegio ha posto un quesito al Consiglio Nazionale Geometri che si riporta di seguito: “…la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi – comunemente noto come D.V.R. – è un obbligo imposto ad ogni datore di lavoro, anche con un solo dipendente (ex art. 28 del D.Lgs 81/2013 e s.m.i). Pertanto, pur essendo di norma esentati da tale obbligo perché esercitano l’attività in forma individuale, i liberi professionisti che dovessero avvalersi di un praticante e(o) di uno stagista (con o senza retribuzione) avranno l’obbligo di rispettare le disposizioni legislative in materia di sicurezza e (quindi) adottare l’anzidetto Documento di Valutazione dei Rischi. C’è infine da rilevare che (anche) nelle linee guida sui Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento – emanate ai sensi dell’art. 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145 – viene ribadito che “… le scuole verificano l’esistenza presso le strutture ospitanti dei documenti previsti dalla legge (come, ad esempio, il Documento di Valutazione dei Rischi – DVR) ed eventualmente acquisiscono dagli organismi presenti sul territorio (Camere di Commercio, Associazioni di imprese, Collegi e ordini professionali) evidenze documentali da cui risultino i dati e le informazioni relativi all’attività del soggetto ospitante…”.” Alla luce di quanto emerso quindi, è necessario essere in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi non solo per gli stage ma anche per l’accoglimento di un praticante. Se all’interno dello studio professionale si riscontra attività di lavoro in subordinazione (quindi vi è il Datore di Lavoro e Lavoratori), è indispensabile che venga nominato il RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione) che potrebbe coincidere con il titolare dello studio professionale. Il RSPP deve essere formato; nel caso dei Professionisti (e titolari dello studio) che hanno conseguito l’attestato di Coordinatore per la Sicurezza (CSP/CSE) e che sono in regola con gli aggiornamenti, non vi è la necessità di ulteriori corsi di formazione per il RSPP (vedere ASR 07/07/2016). Il professionista in qualità di Datore di Lavoro e RSPP, per redigere il DVR secondo le procedure standardizzate, non deve frequentare alcun corso, seguendo lo schema delle procedure, può redigere in autonomia il documento. Si allega una bozza del suddetto documento che potrete personalizzare in base alle caratteristiche dello studio professionale.
A seguito di numerose richieste di informazioni in merito al possesso del Documento di Valutazione dei Rischi all’interno dello studio professionale in caso di Stage scolastico, il Collegio ha posto un quesito al Consiglio Nazionale Geometri che si riporta di seguito: “…la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi – comunemente noto come D.V.R. – è un obbligo imposto ad ogni datore di lavoro, anche con un solo dipendente (ex art. 28 del D.Lgs 81/2013 e s.m.i). Pertanto, pur essendo di norma esentati da tale obbligo perché esercitano l’attività in forma individuale, i liberi professionisti che dovessero avvalersi di un praticante e(o) di uno stagista (con o senza retribuzione) avranno l’obbligo di rispettare le disposizioni legislative in materia di sicurezza e (quindi) adottare l’anzidetto Documento di Valutazione dei Rischi. C’è infine da rilevare che (anche) nelle linee guida sui Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento – emanate ai sensi dell’art. 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145 – viene ribadito che “… le scuole verificano l’esistenza presso le strutture ospitanti dei documenti previsti dalla legge (come, ad esempio, il Documento di Valutazione dei Rischi – DVR) ed eventualmente acquisiscono dagli organismi presenti sul territorio (Camere di Commercio, Associazioni di imprese, Collegi e ordini professionali) evidenze documentali da cui risultino i dati e le informazioni relativi all’attività del soggetto ospitante…”.” Alla luce di quanto emerso quindi, è necessario essere in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi non solo per gli stage ma anche per l’accoglimento di un praticante. Se all’interno dello studio professionale si riscontra attività di lavoro in subordinazione (quindi vi è il Datore di Lavoro e Lavoratori), è indispensabile che venga nominato il RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione) che potrebbe coincidere con il titolare dello studio professionale. Il RSPP deve essere formato; nel caso dei Professionisti (e titolari dello studio) che hanno conseguito l’attestato di Coordinatore per la Sicurezza (CSP/CSE) e che sono in regola con gli aggiornamenti, non vi è la necessità di ulteriori corsi di formazione per il RSPP (vedere ASR 07/07/2016). Il professionista in qualità di Datore di Lavoro e RSPP, per redigere il DVR secondo le procedure standardizzate, non deve frequentare alcun corso, seguendo lo schema delle procedure, può redigere in autonomia il documento. Si allega una bozza del suddetto documento che potrete personalizzare in base alle caratteristiche dello studio professionale.
